Concordato minore, esdebitazione e liquidazione controllata

Questi strumenti sono destinati alla gestione del sovraindebitamento di piccoli imprenditori, professionisti e agricoltori. Il concordato minore consente di proporre ai creditori un accordo di "ripianamento e cancellazione", spesso garantendo la continuità aziendale. Se la proposta non è sostenibile, si ricorre alla liquidazione. Questa prevede la vendita dei beni del debitore per pagare il più possibile i creditori. In entrambi i casi, l'obiettivo finale è l'esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore meritevole dai debiti residui non pagati.
Concordato Minore (artt. 74-83 CCII): è dedicato a piccoli imprenditori, agricoltori e professionisti. Consente di concordare il pagamento parziale o differito dei debiti, anche attraverso un piano di continuità aziendale. La proposta richiede l'approvazione dei creditori e l'omologazione del Tribunale.
Liquidazione Controllata (artt. 268-277 CCII): è una procedura giudiziale. In questo caso, il debitore, in stato di sovraindebitamento, consegna l'intero patrimonio a un liquidatore, che lo vende per soddisfare ordinatamente i creditori. Si tratta di una procedura coattiva che può sostituire o seguire un concordato minore in caso di fallimento del piano o di atti fraudolenti.
Esdebitazione (art. 282 CCII): è la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Avviene automaticamente al termine della procedura di liquidazione controllata (solitamente 3 anni) o a seguito dell'omologazione del concordato minore.
Differenze principali: il concordato minore mira al salvataggio dell'impresa piccola o del professionista indebitato, mentre la liquidazione controllata è orientata alla liquidazione del patrimonio.
Entrambe le procedure richiedono l'assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Si presuppone inoltre che il debitore non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave. Lo studio si propone per assistenza e consulenza nelle fasi di valutazione dello strumento idoneo alla risoluzione della crisi finanziaria, nonchè nella redazione e deposito del Piano di risanamento, in qualità di Advisor, presso un OCC accreditato operante nel circondario del Tribunale di competenza.

Piano del Consumatore

piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è una procedura di sovraindebitamento che consente alle persone fisiche (non imprenditori) di ridurre e dilazionare i debiti, anche senza il consenso dei creditori, grazie all'omologa del tribunale. È necessario l'ausilio di un Oorganismo di Composizione della Crisi (OCC). E' preferibile farsi assistere da un professionista esperto del settore nella predisposizione della Proposta.
Caratteristiche Principali del Piano Consumatore
  • Destinatari: Esclusivamente persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (consumatori).
  • Vantaggi: Consente la ristrutturazione, la falcidia (riduzione) dei debiti e, in alcuni casi, lo stralcio dei debiti bancari, finanziari e fiscali.
  • Procedura: Non richiede l'approvazione dei creditori; il piano viene approvato dal giudice (omologa) verificando la convenienza del piano proposto rispetto alla liquidazione controllata dei beni.
  • Contenuto: Può includere scadenze, modalità di pagamento (anche cessione di crediti futuri), cessione del TFR o stipendio.
  • Casa di abitazione: Il piano può in alcuni casi permettere di conservare la prima casa di abitazione, continuando a pagare il mutuo regolarmente.
  • Esdebitazione: Al termine dell'esecuzione, si ottiene la liberazione dai debiti resi
  • Stato di sovraindebitamento: Difficoltà permanente ad adempiere le obbligazioni.
  • Non colpevolezza: Il debito non deve essere stato causato da colpa grave, malafede o frode.
  • Esdebitazione pregressa: Il debitore non deve aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o per più di due volte.
  • Documentazione: È necessario allegare l'elenco dei creditori, la situazione patrimoniale e dei redditi.
  • A differenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (che può richiedere percentuali di consenso) o del concordato minore, il piano del consumatore è più semplice e discrezionale per il tribunale. La norma di riferimento è il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019). 
Stampa | Mappa del sito
© LA TORRE ASSOCIATI VIA CESARE BATTISTI 229 98123 MESSINA Partita IVA: 02112500836