Questi strumenti sono destinati alla gestione del sovraindebitamento di piccoli imprenditori, professionisti e agricoltori. Il concordato minore
consente di proporre ai creditori un accordo di "ripianamento e cancellazione", spesso garantendo la continuità aziendale. Se la proposta non è sostenibile, si ricorre alla liquidazione. Questa
prevede la vendita dei beni del debitore per pagare il più possibile i creditori. In entrambi i casi, l'obiettivo finale è l'esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore meritevole dai debiti
residui non pagati.
Concordato Minore (artt. 74-83 CCII): è dedicato a piccoli imprenditori, agricoltori e professionisti. Consente di concordare il pagamento parziale o differito dei debiti, anche attraverso un piano
di continuità aziendale. La proposta richiede l'approvazione dei creditori e l'omologazione del Tribunale.
Liquidazione Controllata (artt. 268-277 CCII): è una procedura giudiziale. In questo caso, il debitore, in stato di sovraindebitamento, consegna l'intero patrimonio a un liquidatore, che lo vende per
soddisfare ordinatamente i creditori. Si tratta di una procedura coattiva che può sostituire o seguire un concordato minore in caso di fallimento del piano o di atti fraudolenti.
Esdebitazione (art. 282 CCII): è la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Avviene automaticamente al termine della procedura di liquidazione controllata (solitamente 3 anni) o a seguito
dell'omologazione del concordato minore.
Differenze principali: il concordato minore mira al salvataggio dell'impresa piccola o del professionista indebitato, mentre la liquidazione controllata è orientata alla liquidazione del
patrimonio.
Entrambe le procedure richiedono l'assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Si presuppone inoltre che il debitore non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave. Lo studio si
propone per assistenza e consulenza nelle fasi di valutazione dello strumento idoneo alla risoluzione della crisi finanziaria, nonchè nella redazione e deposito del Piano di risanamento, in qualità
di Advisor, presso un OCC accreditato operante nel circondario del Tribunale di competenza.