Crisi d'impresa

Per le imprese in difficoltà finanziaria, lo Studio offre un servizio di assistenza e consulenza nella fase di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l’utilizzo degli istituti giuridici previsti dalla legge fallimentare.

L’attività consiste in una diagnosi iniziale e monitoraggio di una attività che inizia a mostrare segni di staticità o perdita dei flussi, con una review indipendente della situazione finanziaria, assistenza nella gestione della crisi di liquidità,  rinegoziazione con il sistema bancario, con il Fisco e con i fornitori, e nell’attività di monitoraggio post ristrutturazione finanziaria.

Lo Studio effettua altre attività specifiche, quali riorganizzazione dell’assetto manageriale, gestione e negoziazione di piani di scadenzamento con i fornitori, gestione di problematiche fiscali e previdenziali, gestione in outsourcing della funzione amministrativa, finanza e controllo, asseverazione dei piani economico-finanziari.

Sovraindebitamento

Nello scenario attuale di crisi delle imprese italiane, il legislatore in questi anni oltre ad approvare degli strumenti per la risoluzione della crisi delle imprese assoggettabili alle procedure concorsuali (c.d. “soggetti fallibili”) atti a ricomporre l’indebitamento (“concordato preventivo, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione”), ha sentito l’esigenza di offrire una tutela anche ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori agricoli, soggetti non fallibili, oltre che ai privati, semplici cittadini e famiglie, soggetti a sovraindebitamento.

Lo Studio si propone per la redazione di piani, volti all’esdebitazione, definiti dalla legge “Accordo di composizione della crisi” (per le imprese minori), e “Piano del Consumatore” (per i debitori civili).

La prima procedura consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda l’assenso del 60% dei creditori necessaria per l’omologazione dell’accordo stesso, in cui può anche essere prevista la liquidazione dei beni patrimoniali del debitore/consumatore.

La seconda procedura consente al debitore civile, privato, di ottenere l’esdebitazione presentando un piano di pagamento di parte dei propri debiti, dimostrando la meritevolezza, e di non aver causato consapevolmente l’indebitamento.

Un ruolo fondamentale la definizione delle crisi da sovra-indebitamento viene assegnato agli “Organismi di Composizione della Crisi” (OCC), che sono costituiti dagli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, e da professionisti nominati direttamente dal Tribunale.

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